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Il permesso di soggiorno vale dalla consegna, non dalla richiesta: il Tar ordina alla Questura il cambio della data di scadenza

La validità del permesso di soggiorno comincia dal giorno in cui è stato rilasciato e non da quello in cui è stato richiesto. T.A.R. per la Emilia Romagna, sentenza n. 783 del 30 giugno 2025

Un concetto semplice che non avrebbe bisogno di essere messo in discussione perché il richiedente non può essere responsabile delle lungaggini burocratiche dell’ente incaricato di rilasciare il documento e, dopo aver atteso mesi, vedersi consegnare un permesso già in odor di scadenza. Un concetto semplice che la Questura però si guarda bene dall’applicare e ci è voluta una sentenza del Tar per ribadire che le tempistiche del rilascio vanno rispettate. 

E così è accaduto a Ferrara che una cittadina, nativa del Togo, madre di due figli, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si è vista consegnare un rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari, retrodatato di ben 15 mesi! La donna infatti, aveva chiesto il documento il 5 gennaio 2024 e le è stato consegnato nell’aprile del 2025 con scadenza – calcolata per l’appunto dalla data della richiesta – il 5 gennaio 2026. Un permesso quindi con solo 9 mesi di validità invece dei due previsti dalla legge.

Una beffa, oltre che una ingiustizia. E con lei sono tanti le persone straniere di Ferrara che si sono trovate in questa assurda situazione e che il 31 maggio, in collaborazione con l’associazione Cittadini del Mondo hanno organizzato un presidio davanti alla Questura per chiedere il rispetto dei tempi di rilascio. Grazie all’assistenza dell’avvocato Massimo Cipolla, la donna ha deciso di rivolgersi al Tar, presentando ricorso contro il Ministero dell’interno e la Questura di Ferrara.

Con sentenza pubblicata il 30 giugno 2025 dalla Sezione prima del Tar dell’Emilia Romagna, il tribunale amministrativo le ha dato pienamente ragione, contestando alla Questura di aver violato la procedure retrodatando illegittimamente il permesso di soggiorno. 

Una sentenza importante anche per tante altre persone che si trovano nelle condizioni della donna e che rischiano, per intoppi e inefficienze che non sono di loro responsabilità ma di chi gestisce gli uffici preposti, di ritrovarsi subito a richiedere un altro rinnovo del titolo soggiorno, a sobbarcarsi quindi altri costi e attese; o, peggio ancora, improvvisamente nel limbo dell’irregolarità, anche con anni di lavoro in Italia, Paese dove hanno pagato le tasse e mandato a scuola i loro figli.

I diritti insomma, non solo non si possono negare ma nemmeno… retrodatare!


Si ringraziano gli Avv.ti Massimo Cipolla e Marcello Montagnana per la segnalazione


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